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RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE DEL GSE EX ART.15bis DEL D.L. 4/2022

Gli impianti soggetti alla disciplina della compensazione a due vie sono quelli aventi le caratteristiche elencate nell’art. 2 della Delibera ARERA.
Nello specifico:

  • impianti fotovoltaici aderenti al Conto Energia (a prescindere dalla data di entrata in esercizio)
  • impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici, geotermoelettrici che non godano di alcun incentivo e che siano stati realizzati prima del 1° gennaio 2010.

  • Nella seconda categoria rientrano altresì gli impianti che beneficiano del regime del ritiro dedicato o dello scambio sul posto, i quali sono dunque interamente sottoposti al regime della compensazione.
    L’unico beneficio di cui godono gli impianti che beneficiano del ritiro dedicato a prezzi minimi garantiti è che il compenso totale annuo non può essere inferiore a tali prezzi e dunque il soggetto non potrà subire prelievi (derivanti dalla compensazione a due vie) maggiori rispetto all’ammontare dei prezzi garantiti.


    Per quanto riguarda, invece, gli impianti che cedono l’energia mediante contratti di fornitura, questi pur se ricompresi nell’ambito di applicazione della norma, possono beneficiare di un particolare regime di esclusione, relativo esclusivamente all’energia ceduta mediante contratti di fornitura aventi le seguenti caratteristiche:

  • stipulati prima del 27 gennaio 2022;
  • cessione di energia a un prezzo contrattuale non collegato al mercato spot dell’energia;
  • cessione di energia a un prezzo medio non superiore del 10% rispetto ai prezzi di riferimento indicati nella tabella allegata alla norma.


  • L’energia ceduta nell’ambito di tali contratti può beneficiare dell’esclusione dal regime di compensazione a due vie, a condizione che il soggetto titolare fornisca al G.S.E. la documentazione richiesta mediante la comunicazione ex art. 15-bis.


    Questo è fondamentalmente lo scopo della risposta alla comunicazione: l’art. 3 della Delibera ARERA prevede infatti che il soggetto che non invii nei termini la documentazione richiesta non possa beneficiare dell’esclusione, con la conseguenza che tutta l’energia immessa in rete, anche quella oggetto di contratti di fornitura astrattamente esclusa dalla compensazione, sarà considerata al fine del calcolo delle parite economiche.


    Chiaramente, ciò non influisce sul campo di applicazione della norma, nel senso che nessun impianto potrà essere legittimamente ricompreso nel regime di compensazione a due vie qualora difettino i presupposti sopra specificati, a prescindere dalla comunicazione.
    Si rileva, altresì, che non solo le società che ricevono la comunicazione hanno l’onere di comunicare al G.S.E. i dati perché nel caso in cui si ritenga che il proprio impianto rientri nell’applicazione della norma, è necessario comunicarlo al G.S.E., così che questo possa inviare la richiesta di documentazione ex art. 15-bis.
    Il caso riguarda soltanto quegli impianti che, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta dal Gestore, si ritenga possano rientrare nell’ambito di applicazione della norma.
    E’ evidente che tale ipotesi interessi il produttore soltanto qualora ritenga possibile beneficiare di una qualche esclusione: la conseguenza della mancata comunicazione potrebbe essere che il G.S.E. ricomprenda in un secondo momento l’impianto nel regime di compensazione a due vie e la mancata comunicazione porterebbe l’impossibilità di beneficiare dell’esclusione dell’energia ceduta mediante contratti di fornitura aventi le caratteristiche sopra indicate.


    Si ricorda, comunque, di inserire nella risposta alla comunicazione una dichiarazione di non acquiescenza (che si consiglia di allegare alla documentazione sul portale o di inviare via p.e.c. al Gestore), con la quale si fa presente che la trasmissione dei dati non costituisce acquiescenza all’eventuale provvedimento successivo con cui il Gestore dovesse pretendere somme all’esito della regolazione delle partite economiche e che ci si riserva di impugnare tale provvedimento.


    L’Associazione ringrazia l’Avv. Giovanni Battista Conte per il supporto, gli approfondimenti e le delucidazioni fornite a beneficio dei produttori.


    Questo tema sarà approfondito durante il convegno nazionale dell’idroelettrico che l’Associazione terrà il giorno 16 settembre p.v. a Desenzano del Garda presso il Centro Congressi dell’Hotel Acquaviva del Garda.


    Si rammenta che al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento gli interessati a partecipare possono inviare un’email all’indirizzo convegni@assoidroelettrica.it indicando nell’oggetto “Presente e Futuro dell’Idroelettrico 2022” ed i nominativi dei partecipanti nel testo.